Riscaldamento, le regole per la manutenzione della caldaia
Come ogni anno con l'arrivo del grande freddo si comincia a pensare all'accensione dei riscaldamenti e ci si ricorda della verifica obbligatoria dell'impianto. Ecco un piccolo vademecum con le regole generali da seguire a seconda delle caratteristiche dell'impianto in questione.
Il Decreto legislativo 192/2005, che regolamenta i tempi e le modalità delle verifiche degli impianti, stabilisce che: "per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW" (quelli condominiali centralizzati, per intendersi) i controlli vanno effettuati almeno ogni anno, sia che si tratti di impianti alimentati a combustibile liquido o solido, sia che si tratti di impianti alimentati a gas (allegato L, comma 1, par. a).
Gli impianti con potenza inferiore a 35 kW (quasi tutti quelli autonomi di appartamenti di dimensioni medie) devono essere verificati ogni due anni, qualora "il generatore di calore abbia un'anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto ( non a tiraggio forzato) installati all'interno di locali abitati". Per gli altri impianti con potenza inferiore a 35kW, dunque le caldaie con tiraggio forzato e quelle a focolare aperto situate non in locali abitati, il decreto sancisce l'obbligo di controllo addirittura ogni quattro anni (allegato L, comma 1, par. b-c).
In sintesi il controllo fumi e la pulizia della caldaia vanno effettuati ogni 4 anni se la caldaia ha meno di 8 anni ed è stagna oppure installata esternamente all'appartamento, mentre va effettuata ogni due anni se la caldaia ha più di 8 anni (anche se installata esternamente all'appartamento) o se è installata all'interno dell'abitazione (anche se la caldaia ha meno di 8 anni).
14 / 10 / 2009
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