Per quali attività si possono usare i buoni lavoro
I prestatori di lavoro occasionale accessorio possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell’ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:
di lavori domestici;
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
dell’insegnamento privato supplementare;
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici);
in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
di attività agricole rese a favore di:
- imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e);
- imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati;
qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009.
30 / 12 / 2009
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