Chi può utilizzare i buoni lavoro
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:
famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:
pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009).
le altre categorie di prestatori, compresi gli inoccupati e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e – per l’anno 2009 – i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
Si precisa che studenti, pensionati e percettori di misure di sostegno al reddito possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.
I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell’ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.
30 / 12 / 2009
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