Accollo mutuo
L'accollo del mutuo è regolato dall'art. 1273 del codice civile ed è l'atto mediante il quale il debitore, o accollato, ed una terza persona, accollante, si accordano affinchè sia questa terza persona ad assumersi l'onere di pagare il debito residuo del mutuo alla banca.
L'accollo è una pratica piuttosto comune che viene messa in pratica quando si acquista la prima casa da proprietari che ancora non avevano estinto il proprio mutuo oppure quando si acquista direttamente dal costruttore. Naturalmente la scelta di procedere all'accollo è sempre frutto di una valutazione anche economica, certe volte può essere più conveniente estinguere il primo mutuo ed accenderne uno nuovo.
L'accollo può essere di due tipi: accollo liberatorio e accollo cumulativo. Nel primo caso il venditore ottiene una vera e propria liberatoria dalla banca e si sgrava dunque di qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato pagamento delle rate da parte dell'accollante. Viceversa nel caso dell'accollo cumulativo il venditore resta debitore in solido in caso di mancato pagamento.
20 / 11 / 2009
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